COS’E’ IL CATASTO?

Il catasto è l’inventario di tutti i beni immobili ubicati in Italia, cioè il catalogo dei terreni e dei fabbricati pubblici e privati che ricadono entro i confini del nostro Stato. Esso è stato istituito per soli fini fiscali, ed attribuisce un valore catastale a ciascun immobile, detto “rendita catastale”, sulla base della quale Stato, Regioni e Comuni effettuano l’imposizione fiscale.

Essendo un inventario finalizzato al pagamento delle tasse, il catasto non è probatorio, cioè non certifica la proprietà ed i dati in esso contenuti non hanno effetti giuridici, anche se nel tempo sono state varate norme che spingono verso la probatorietà e all’uso dei suoi dati anche a fini differenti, come avviene nella stipula di atti di compravendita o di donazione.

Il catasto italiano faceva parte dell’Agenzia del Territorio, una delle quattro agenzie fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia del Demanio. Con l’art. 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review), è intervenuto l’accorpamento dell’Agenzia delle Entrate e di quella del Territorio, con effetto dal 1 dicembre 2012. Pertanto, ad oggi il catasto fa parte dell’Agenzia delle Entrate.

VARIAZIONI CATASTALI: COSA SONO E QUANDO SERVONO

Le variazioni catastali sono comunicazioni ufficiali in cui si dichiarano, al catasto, le variazioni dello stato di un immobile.
Generalmente riguardano la diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile o molto spesso anche per correggere dati catastali errati.

Le variazioni catastali sono obbligatorie a seguito di:

  ampliamenti o modifica di immobili
  assegnazione o divisione di pertinenze o aree esclusive
  variazione di destinazione dell’uso dei locali
  divisione di unità immobiliari
  rappresentazione dello stato di fatto dell’immobile
  divisione o aggregazione di due o più unità immobiliari
  modifiche di spazi interni

La variazione catastale è obbligatoria e deve essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Lo studio tecnico del Geometra Giuseppe Labianca si occupa di servizi catastali per:

  ricerche storiche
  istanze per la correzione degli archivi
  volture catastali per trasferimenti di proprietà
  aggiornamenti delle mappe catastali
  frazionamenti
  dichiarazioni per nuove costruzioni o variazioni
  accatastamenti
  controlli e verifiche delle rendite catastali
  ricorsi per accertamenti e rendite catastali, anche in Commissione Tributaria
  autotutela presso l’Agenzia delle Entrate
  reperimento visure catastali, mappe e planimetrie
  ricerche su immobili, persone e società

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