COS’E’ LA SCIA?

La SCIA, letteralmente “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” è quella dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati. La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.

Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività. Detto questo e assodata la semplificazione della procedura che la SCIA ha permesso, è chiaro che in seguito ci saranno tutti i controlli del caso da parte degli uffici ed organi di controllo preposti, e che quindi la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.

La convenienza di tutto questo è il fatto che questi controlli, non bloccano l’apertura di una attività, come poteva accadere prima. E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere. Tecnicamente, la SCIA è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica che può cambiare da comune a comune, in base anche legislazioni regionali. La modulistica regionale è finalizzata a coprire le più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico – ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA SCIA?

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature. A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA utilizzando lo schema della modulistica unificata regionale:

  commercio al dettaglio in sede fissa;
  commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
  attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.)
  attività di agriturismo;
  attività di deposito;
  commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
  attività di trasporto di prodotti alimentari;
  commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
  commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
  stabilimenti industriali;
  attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
  attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
  attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994;
  vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
  apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi
  quali bar, ristoranti etc.
  somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo,
  ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
  somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse
autorizzate ai sensi del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
  somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
  somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
  somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni,
  stabilimenti balneari, impianti sportivi;
  variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
  modifica dei locali o degli impianti;
  modifica degli aspetti merceologici;
  modifica del ciclo produttivo
 
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