Gli incidenti sul lavoro sono, purtroppo, ancora numerosi ed è d’obbligo mostrare sempre più attenzione nel campo della sicurezza, campo estremamente delicato nel settore edilizio e regolamentato dal decreto legislativo 81/08.
CHE COSA E’ IL PIANO DI SICUREZZA
Il piano di sicurezza PSC è il mezzo atto all’individuazione, analisi e valutazione dei rischi.
Tramite questo piano si attueranno le procedure e le attrezzature adatte a garantire il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e tutelare la salute dei lavoratori.
Il PSC contiene le misure di prevenzione dei rischi derivati dalla presenza simultanea di più imprese.
Viene redatto al fine di prevedere l’utilizzo di impianti comuni come infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il piano di sicurezza è composto da una relazione tecnica e da istruzioni correlate alla difficoltà dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
CHI LO PREDISPONE
Il PSC viene predisposto dal coordinatore per la sicurezza, CSP, in fase di progettazione dell’opera (articolo 91 decreto legislativo 81/2008).
CHI LO AGGIORNA
La modifica e l’aggiornamento del PSC è affidato al CSE in fase di esecuzione dei lavori (articolo 92 decreto legislativo 81/2008).
QUANDO E’ PREVISTO
Le condizione che prevedono l’utilizzo del PSC sono:
- cantieri con più imprese ed entità che superano i 200 uomini al giorno;
- cantieri con più imprese ed entità con meno di 200 uomini al giorno ma in presenza di rischi particolarmente aggravati (allegato XV al decreto legislativo 81/2008);
- cantieri che superano i 200 uomini al giorno in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione degli stessi, o di una loro parte, viene affidata a più imprese.
CONTENUTI MINIMI DEL PSC
Il PSC definisce:
le protezioni e le misure di sicurezza per prevenire i rischi esterni;
i servizi igienici assistenziali;
le protezioni relative alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee;
la viabilità del cantiere;
gli impianti di alimentazione per acqua, gas, elettricità o altre energie;
gli impianti di messa a terra;
le misure di protezione contro il rischio di seppellimento;
le misure di protezione contro il rischio di annegamento;
le misure di protezione contro il rischio di caduta;
le misure di protezione per la purificazione dell’aria in galleria;
le misure per assicurare stabilità alle pareti delle volte per lavori in galleria;
le misure di sicurezza per lavori di demolizioni estese;
le misure di prevenzione verso i possibili incendi o esplosioni;
le disposizioni per attenuare quanto previsto dall’articolo 102;
le disposizioni per attenuare quanto previsto dall’articolo 92, comma 1 lettera c;
la valutazione delle spese prevedibili;
le misure di protezione da adottare contro gli eccessivi sbalzi di temperatura;
Il PSC rappresenta il progetto di sicurezza, in quanto si basa sullo studio e sulle caratteristiche architettoniche, strutturali e sui particolari costruttivi dell’opera.
Sempre nel PSC vengono individuati i rischi legati alle scelte progettuali:
programmazione dei lavori;
scelte strutturali;
interferenze con preesistente;
scelte architettoniche.
Il piano propone metodi di lavoro, procedure operative, opere previsionali atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e individua i costi relativi all’esecuzione dei lavori in sicurezza.
IL DATORE DI LAVORO, APPALTATORE O COMMITTENTE
Le figure citate devono:
fornire, alle imprese, le informazioni sui rischi esistenti, le misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione atti ad evitare i rischi di interferenza tra le varie imprese.
Le diverse imprese devono cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza realizzando una rete di informazioni utili a prevenire i possibili rischi alla salute degli addetti ai lavori.