COS’E’ LA SUCCESSIONE?

La successione a causa di morte, o “successione mortis causa”, è un istituto giuridico che consente il subentro, di uno o più individui, nella titolarità del patrimonio appartenente al defunto (chiamato “de cuius”). Nel linguaggio comune la successione viene vista come una forma di passaggio di proprietà dal defunto ad altri soggetti, ma tale definizione è una banalizzazione di questo istituto, in quanto esso non riguarda la sola proprietà, ma l’intero patrimonio del de cuius, siano essi beni immobili, beni mobili, conti correnti, titoli di credito, ecc. Per questo motivo si parla di trasferimento dell’intero patrimonio del “de cuius” o di singoli diritti.

QUANDO SI APRE UNA SUCCESSIONE?

La successione si apre il giorno della morte del soggetto titolare di un patrimonio. Per apertura si intende il giorno in cui la successione diventa efficace, attuandosi per mezzo del subentro degli “eredi” e dei “legatari” nella titolarità del patrimonio o di singoli diritti che aveva in vita il de cuius. In particolare, agli eredi spetta la titolarità del patrimonio o di una parte di esso, mentre ai legatari possono spettare solo singoli diritti, reali o di credito. Il de cuius è sempre una persona fisica, mentre eredi e legatari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche (ad esempio società, enti, fondazioni).

EREDITA’ E MASSA EREDITARIA

Spesso vengono confusi, ma la differenza tra l’una e l’altra è netta. Si definisce, infatti, eredità, il patrimonio o la quota di patrimonio che viene traferita all’erede. La massa ereditaria, invece, anche detta “asse ereditario”, è il complesso di diritti e beni che forma il patrimonio del de cuius. Pertanto vi è un unico asse ereditario, ma tante eredità per quanti sono gli eredi.

TIPI DI SUCCESSIONE

In Italia sono previsti due tipi di successione mortis causa:

  la successione legittima;
  la successione testamentaria.

La successione è testamentaria quando il de cuius ha redatto in vita un testamento, con il quale ha “istituito” i suoi eredi e gli eventuali legatari. Con il testamento, infatti, vengono indicati tutti i soggetti che dovranno partecipare alla successione del defunto. Quest’ultimo, per mezzo di tale negozio giuridico, manifesta il proprio volere disponendo dei propri diritti per quando avrà cessato di vivere. In mancanza di testamento la successione è legittima (detta “successione ab intestato”), nella quale gli eredi vengono individuati dalla legge nelle persone del coniuge e dei figli o, in mancanza di questi, dei parenti più stretti (ascendenti, fratelli, nipoti, fino ai parenti del 6° grado; in mancanza di questi ultimi subentra come erede lo Stato). Nella successione legittima ci possono essere solo eredi, mentre i legatari possono essere istituiti solo attraverso un testamento.

ACCETTAZIONE E RINUNCIA DELL’EREDITA’

Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione può essere espressa, quando viene ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale ove il de cuius aveva l’ultima residenza (in caso di eredi minori o incapaci, per l’accettazione occorre anche l’autorizzazione del giudice), oppure tacita, quando, in mancanza di atti espressi, è desumibile dal comportamento dell’erede (interventi edilizi, variazioni della residenza, instaurazione di vertenze giudiziarie, che abbiano ad oggetto beni caduti in successione). Con l’accettazione l’erede subentra al de cuius anche nei debiti. Per tale ultimo aspetto, all’erede è concesso anche di rinunciare all’eredità (rifiutando la sua quota di asse ereditario e quindi anche i debiti), oppure di accettare l’eredità con beneficio di inventario, cioè di accettare la propria quota, ma di rispondere dei debiti del de cuius solo nei limiti di quanto ricevuto in eredità e quindi senza risponderne con il proprio patrimonio personale. L’accettazione o la rinuncia dell’eredità sono definitivi e non possono essere parziali, cioè non si può accettare e/o rifiutare solo una parte di eredità, ma l’operazione deve riguarda l’intera quota spettante.

OBBLIGHI DEGLI EREDI

Gli eredi che hanno accettato l’eredità, in maniera espressa o tacita, entro 12 mesi dall’apertura della successione devono sottoscrivere la dichiarazione di successione, nel caso in cui il defunto abbia lasciato in eredità beni immobili o cifre monetarie per almeno 25.823,00 € (50.000.000 delle vecchie lire). Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione della successione deve essere presentata la voltura catastale presso l’Agenzia delle Entrate della Provincia dove sono ubicati gli immobili.

COS’E’ LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?

La dichiarazione di successione, come riportato al precedente quesito, è una dichiarazione sottoscritta da almeno un erede del de cuius, che viene compilata nel caso in cui l’asse ereditario sia formato da almeno un bene immobile o, in assenza di beni immobili, da denaro per almeno 25.823,00 €. Tale dichiarazione deve contenere i dati anagrafici e di residenza del defunto, il suo regime patrimoniale, l’albero genealogico, i dati anagrafici e di residenza degli eredi e dei legatari, l’attivo ed il passivo dell’asse ereditario, le quote di diritto reale del de cuius su ogni bene caduto in eredità. Alla dichiarazione devono essere allegati i prospetti dei versamenti delle tasse, imposte e bolli che richiede la legge, nonché una ricevuta del pagamento degli stessi, le visure storiche degli immobili, l’autocertificazione di morte, la dichiarazione dello stato di famiglia e degli eredi, eventuali altri documenti del caso.

DOVE E QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE?

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era presente l’ultima residenza del de cuius. Nel caso in cui non si conosca l’ultima residenza o questa era all’estero, la dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate di Roma 6. La presentazione può avvenire immediatamente dopo l’apertura della successione, e comunque non oltre 12 mesi dalla stessa, pena il pagamento di sanzioni amministrative. Le sanzioni si prescrivono dopo 5 anni, pertanto, qualora si dovesse presentare una dichiarazione di successione dopo i 5 anni dalla sua apertura, questa ne sarebbe esente.

DA CHI VIENE COMPILATA LA DICHIARAZIONE?

La dichiarazione può essere compilata dal soggetto interessato, ma è sempre consigliabile chiedere l’appoggio di un professionista che conosca la disciplina successoria e fiscale, al fine di non commettere errori nella compilazione o nel pagamento dei versamenti. Una successione errata o il pagamento di imposte errate, deve sempre essere sostituita con una nuova dichiarazione, alla quale dovranno essere allegati i nuovi versamenti. Pertanto, per evitare di pagare due volte per la medesima dichiarazione, è sempre consigliabile contattare un tecnico, un commercialista o un notaio, che provvederà alla sua compilazione e presentazione.

QUALI ALTRI ADEMPIMENTI OCCORRE EFFETTUARE?

Una volta depositata la dichiarazione, entro 30 giorni dall’approvazione, occorre presentare la voltura catastale se il de cuius ha lasciato in eredità beni immobili (fabbricati e/o terreni). La voltura catastale deve essere presentata all’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) della provincia in cui ricadono gli immobili caduti in successione. La voltura presentata in ritardo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Anche questa può essere redatta dalla parte interessata, ma, come nel caso della dichiarazione di successione, è sempre meglio farsi assistere da un tecnico qualificato alla redazione di pratiche catastali.

Lo studio tecnico del Geometra Giuseppe Labianca garantisce la massima professionalità nell’adempimento di tutti gli obblighi relativi alla compilazione e presentazione della dichiarazione di successione e della voltura catastale, nonché nella previa eventuale ricerca di altri immobili appartenenti al de cuius che non sono presenti nelle banche dati catastali, attraverso ricerche mirate presso i notai che operano nella zona, la Conservatoria dei Registri Immobiliari e gli archivi notarili e di Stato.

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